Art. 12.
(Disposizioni transitorie).

      1. In sede di prima applicazione della presente legge possono iscriversi nell'elenco di cui all'articolo 4 tutti gli operatori subacquei e iperbarici professionali con età superiore ai limiti di accesso ai corsi professionali che, entro sei mesi dalla data di istituzione dell'elenco stesso, dimostrino di avere operato in modo prevalente nelle specifiche attività corrispondenti alle qualifiche di cui all'articolo 5, attraverso la presentazione del libretto individuale di cui all'articolo 10 correttamente compilato e certificato.
      2. In sede di prima applicazione della presente legge, le imprese possono continuare a operare sino a dodici mesi dall'istituzione dell'elenco di cui all'articolo 7, in deroga al divieto di cui al medesimo articolo 7, comma 4.
      3. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7 le imprese che dimostrino, entro il medesimo termine e con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo, di avere operato in modo prevalente, per almeno tre anni, nel settore dei lavori subacquei e iperbarici, ovvero nelle specifiche attività di cui all'articolo 3, comma 2.